Art. 1.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono inserite le seguenti: «e alternati per genere, in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».
      2. La disposizione introdotta dal comma 1 perde efficacia a decorrere dalle prime elezioni per la Camera dei deputati successive alla prima legislatura in cui, alla data dello scioglimento della stessa Camera dei deputati, si verifichi che i deputati uscenti sono ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulta rappresentato in misura inferiore a un terzo del totale.